1 Gennaio 2022

Perché la Convenzione di Oviedo è inefficace in Italia

By Il Corriere del Popolo

La Convenzione di Oviedo pone suprema la libertà di scelta medica attraverso l’insuperabile consenso informato basato sull’effettiva conoscenza del trattamento e nell’assenza di pressioni esterne. Se la Convenzione fosse stata applicabile, nessun magistrato avrebbe potuto avallare le sospensioni dei lavorati o l’uso del green pass. Purtroppo, in Italia la Convenzione di Oviedo non costituisce corpo giuridico interno, quindi non impone al giudice il suo rispetto. Vediamo perché attraverso lo stralcio di un interessente approfondimento pubblicato su www.dirittoconsenso.it.

Le ratifiche della Convenzione di Oviedo e il caso italiano
L’art. 33 della Convenzione di Oviedo subordina la sua entrata in vigore alla ratifica di cinque Stati di cui almeno quattro membri del Consiglio d’Europa. Tale risultato è stato raggiunto il 01/12/1999. Rebus sic stantibus, la Convenzione è stata ratificata (comprese le ipotesi di adesioni, in quanto si tratta di un trattato aperto) da 29 Stati.

Tra questi, tuttavia, non compare l’Italia che ha però firmato la Convenzione. In realtà con la l. 145/2001 il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica del trattato ma, ad oggi, non è mai stato depositato lo strumento di ratifica in seno al Consiglio d’Europa. Ne consegue che, formalmente, ai sensi degli artt. 11 e 16 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il procedimento di assunzione dell’obbligo di adempimento della Convenzione di Oviedo non si sia concluso per lo Stato italiano e, dunque, essa non lo vincoli. Per di più la stessa Corte Costituzionale italiana, nell’ord. 282/1983 e nella sent. 379/2004, ha sottolineato che in caso di mancato deposito dello strumento di ratifica, la legge italiana di esecuzione è inefficace.

Per leggere l’interessante approfondimento nella sua versione intregrale: https://www.dirittoconsenso.it/2021/01/22/convenzione-di-oviedo-e-consenso-informato/